Art. 19Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto, settimo e ottavo

[1]Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali

[2]1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Sono, altresi', pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalita' dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalita' gli elenchi possono essere integrati o modificati.

Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art19 · fonte su Normattiva