Art. 21Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto e nono

[1]Pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

[2]1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. 2. Quando e' pubblicato il dispositivo della sentenza prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f), la pubblicazione delle altre parti della sentenza avviene contestualmente. 3. Restano ferme tutte le altre pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale.

Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art21 · fonte su Normattiva