Art. 22 — Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10
[1]Estremi degli atti normativi da pubblicare
[2]1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva