Art. 22Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10

[1]Estremi degli atti normativi da pubblicare

[2]1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art22 · fonte su Normattiva