Art. 8
Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11
[1]Rettifiche di errori e di omissioni
[2]1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi. 2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalita' previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva