Art. 3
[1](Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e 5)
[2]Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
[3]1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto e' emanato e la indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti. Quando per legge e' richiesto il parere del Consiglio di Stato o e' intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti.
[4]2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo e' espressa con la formula seguente:
[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[6]Visto l'articolo...... della Costituzione o della legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto) Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......; (ove intervenuta) Sulla proposta del Ministro......; (o dei Ministri......);
[7]EMANA il seguente decreto:
[8]Testo del decreto
[9]Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserIto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva