Art. 4
Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma
[1]Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
[2]1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione. 2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva