Art. 7
Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12
[1]Entrata in vigore degli atti normativi statali
[2]1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva