Art. 24

[1](Art. 23 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 16 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

[3]I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art24 · fonte su Normattiva