Art. 23

[1](Art. 12 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 17, primo comma, testo unico 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 6 lett. e, art. 24, primo comma, e art. 25, n. 8, legge 26 aprile 1934, n. 653).

[2]E' vietato adibire i minori degli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura.

[3]Ai contravventori sono applicabili le penalita' previste nell'art. 17, 1° comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvata con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art23 · fonte su Normattiva