Art. 3

[1](Art. 3 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 2 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 3 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

[3]I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

[4]Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.

[5]Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.

[6]Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

[7]Sono soci giovanili minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di L. 10.

[8]Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

[9]L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.

[10]Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art3 · fonte su Normattiva