Art. 190

[1](Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]E' istituita una tassa per le Opere delle Universita', o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

[3]L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. Lo effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. 147

[4]All'Opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo.

[5]Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Universita' o Istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Universita' o Istituto medesimo. 147

[6]E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire venticinque, che tutti gli studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della Iscrizione a ciascun anno di corso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 dicembre 1956, n. 1378

147

La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La tassa di lire 250 per le opere delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'universita' o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000".

Testo vigente dal 5 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 136 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art190 · fonte su Normattiva