Art. 12
[1](Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136)
[2]1. La designazione dei rappresentanti ((delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali)) e' effettuata dai delegati con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ((. ..)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva