Art. 25 — Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva