Art. 25Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo vigente dal 27 dicembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art25 · fonte su Normattiva