Art. 18
Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20
((01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione, perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori)) Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Testo vigente dal 31 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva