Art. 21
L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
- a)effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b)somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Testo vigente dal 31 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva