Art. 24
Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29
Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva