Art. 102 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva