Art. 111
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva