Art. 114T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89

L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art114 · fonte su Normattiva