Art. 89
[2]L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva