Art. 116
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46
In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva