Art. 22
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
- 1)ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; ((1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma;
- 1-ter)ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis));
- 2)ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
- 3)verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo ((...)) periodo del medesimo comma; 42
- 4)((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5)((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 6)cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;
- 6-bis)comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista ((e dei candidati in ciascun collegio uninominale)) all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui ((agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19)) e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
- a)nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
- b)nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 42
- 6-ter)a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
- a)nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
- b)nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis. 42
- 7)NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito. ((Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 2015, n. 52
42con decorrenza dal 1 luglio 2016
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Testo vigente dal 12 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva