Art. 28

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Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art28 · fonte su Normattiva