Art. 36T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 25, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 19 e 20

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Fra il ventesimo ed il decimo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se gia' designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purche' in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se gia' designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Testo vigente dal 29 luglio 1989 al 30 luglio 1989 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art36 · fonte su Normattiva