Art. 47 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°
Ha diritto di votare chi e' iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva