Art. 49
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38
((I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio)). Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.
Testo vigente dal 10 settembre 1991, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva