Art. 5
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva