Art. 56
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I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati. Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 10 settembre 1991 · versione 0 su Normattiva