Art. 59-bis

((1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo)). 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165)). 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165)). 6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 12 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art59bis · fonte su Normattiva