Art. 64-bis
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli ((dell'urna)) e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Testo vigente dal 31 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva