Art. 82 — L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva