Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Contenzioso elettorale - Controversie in materia di elettorato passivo - Necessità di predisporre una tutela giurisdizionale - Salvaguardia dell'autonomia del Parlamento.
Il tenore dell'art. 66 Cost. non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione. Se, infatti, la "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni, salvo quelle strumentali alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento, non vi sono ragioni per attribuire all'art. 66 Cost. il significato di estendere, anziché ridurre, quelle eccezioni. Spetta naturalmente alla giurisprudenza comune tenere in conto questa interpretazione, quanto alla conseguente lettura delle disposizioni di legge ordinaria che con l'art. 66 Cost. fanno sistema, e fra queste, soprattutto, dell'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017, n. 25 del 2008, n. 288 del 2007, n. 160 del 1997, n. 141 del 1996, n. 344 del 1993, n. 539 del 1990, n. 571 del 1989 e n. 235 del 1988 ). Le questioni attinenti le candidature, che vengono ammesse o respinte dagli uffici competenti, nel procedimento elettorale preparatorio, riguardano un diritto soggettivo, tutelato per di più da una norma costituzionale, come tale rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, la forza precettiva dell'art. 66 Cost. non copre il contenzioso pre-elettorale, che perciò ben può essere escluso dal suo perimetro di efficacia. ( Precedente citato: sentenza n. 259 del 2009 ). Nell'ambito del c.d. contenzioso elettorale preparatorio rientrano le controversie relative a tutti gli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione delle liste o di candidati, e che si distingue da quello occasionato dal procedimento elettorale vero e proprio, che invece comprende le controversie relative alle operazioni elettorali e alla successiva proclamazione degli eletti. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010 ). Il controllo effettuato dalle Camere sulla convalida della elezione dei propri componenti si configura come unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2009 e n. 113 del 1993 ). Nel caso del diritto di elettorato passivo, per ciò che concerne le elezioni politiche nazionali, manca una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del diritto, nel cui ambito è ben possibile ricorrere al giudice avverso analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015 ). In materia elettorale, l'attività di controllo svolta dagli Uffici centrali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale nazionale ha natura amministrativa, benché siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2009, n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008 e n. 387 del 1996; ordinanze n. 196 del 2020, n. 512 del 2000 e n. 117 del 2006 ). È impossibile riconoscere ai partiti politici la natura di poteri dello Stato. ( Precedente citato: ordinanza n. 79 del 2006 ).
sentenza 48/2021massima n. 43717 Elezioni - Testo unico delle leggi per l'elezione alla Camera dei deputati - Decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale concernenti l'esclusione di candidati o liste dal procedimento elettorale - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei diritti di azione e difesa in giudizio e di elettorato passivo e del principio di tutela giurisdizionale, incidenza sul potere degli organi di giustizia amministrativa, violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU - Prospettazione di una mera controversia interpretativa e non di un problema di costituzionalità; richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale aventi per effetto l'arresto della procedura, per la definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia che, contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è nell'ordinamento un vuoto di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni alle Camere del Parlamento, avendo la Corte di Cassazione indicato nello stesso organo parlamentare il giudice competente. Inoltre, posto che non si può condividere l'assunto secondo cui le situazioni soggettive che vengono in rilievo nel detto procedimento elettorale sarebbero interessi legittimi, dal momento che si controverte del diritto di elettorato passivo, le controversie aventi ad oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale potrebbero essere attribuite al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva e l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge, come prescrive l'art. 103, primo comma, Cost.
Riguarda ancheart. 23 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni politiche - Procedimento elettorale - Opposizione al provvedimento ministeriale di ricusazione di un contrassegno elettorale - Attribuzione della decisione all'ufficio centrale nazionale (presso la corte di cassazione) - Esclusione di un giudice e della possibilità di azione giudiziaria - Conseguente, lamentata, limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Prospettazione di una questione di costituzionalità eccedente i compiti della corte - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità - in quanto da parte del giudice rimettente viene sollecitata, nella sostanza, una radicale riforma legislativa, eccedente i compiti della Corte - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto tra loro, censurati, in riferimento agli articoli 25 (recte: 24), 113 e 66 della Costituzione, in quanto non prevederebbero la possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall'Ufficio centrale nazionale sull'opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero dell'interno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato per le elezioni politiche. A.M.M.
Riguarda ancheart. 16 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.