Art. 93-quater
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((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
- a)effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b)somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
- c)determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalita' di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
- d)determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e' collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. 3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2. 4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio. 5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra e' data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui e' stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita', e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. 6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente, il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. 7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita' di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale)). 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 2015, n. 52
42con decorrenza dal 1 luglio 2016
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Testo vigente dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017 · versione 47 su Normattiva