Art. 2 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Ministro per la marina, per l'applicazione dell'unito testo unico, di emanare di concerto col Ministro per le finanze speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento, e di applicare nel frattempo, in quanto possibile, le norme emanate dopo la entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179.
[2]Sono abrogate la legge 8 luglio 1926, n. 1179, e tutte le successive sue modificazioni, nonche' tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico, che avra' effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a San Rossore, addi' 7 novembre 1929 - Anno VIII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Sirianni - Gazzera - Balbo - Ciano - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[8]Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1929 - Anno VIII
[9]Atti del Governo, registro 290, foglio 122. - Mancini.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva