Art. 10
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[1](Art. 9 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]L'ufficiale durante la disponibilita' o l'aspettativa o la sospensione dall'impiego non puo' conseguire promozione.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva