Art. 101
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[1](Art. 86 legge 8 luglio 1926, n.1179).
[2]Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 gennaio 1925, n. 338, sullo stato, avanzamento, e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:
- a)che per l'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento si osservano le disposizioni del presente testo unico;
- b)che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore, ma, se trattasi di avanzamento ad anzianita' o a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli; se trattasi di avanzamento a scelta comparativa, quando acquista diritto all'avanzamento l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei rispettivi quadri di avanzamento;
- c)che essi vengono presi in esame agli effetti dell'avanzamento, quando e' preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in piu', all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della marina per la presa in esame degli ufficiali dei vari Corpi;
- d)che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado del rispettivo Corpo di eguale anzianita' nel ruolo del servizio permanente.
[3]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva