Art. 102
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L'avanzamento degli ufficiali ammiragli, dei capitani di vascello e degli ufficiali dei gradi corrispondenti dei Corpi militari della Regia marina, collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, convertito nella legge 21 luglio 1927, n. 1551, rimane regolato dalle stesse disposizioni di legge ora richiamate e dall'art. 100 del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva