Art. 104-bis
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[1]((E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente, fino al limite di eta' per il loro grado, i Capitani di Porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in servizio permanente effettivo. Gli ufficiali cosi' trattenuti occuperanno altrettanti posti nel ruolo organico.
[2]Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo, anche prima di raggiungere il limite di eta' per il loro grado)).
Testo vigente dal 7 marzo 1934 al 10 agosto 1936 · versione 4 su Normattiva