Art. 104
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[1](Art. 30 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).
[2]Il Ministro per la marina ha facolta' di richiedere alla Commissione suprema di avanzamento, nelle sue riunioni per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento, la designazione di capitani di fregata da adibirsi ai servizi sedentari fino a raggiungere il numero massimo di 20 capitani di fregata che il Ministro puo' adibire a detti servizi. La designazione sara' fatta prendendo in esame i primi 80 capitani di fregata compresi nel ruolo, computando in tal numero anche i fuori quadro. E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno i capitani di fregata assegnati ai servizi sedentari in base all'art. 30 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, ed al presente articolo. Questi ufficiali finche' sono mantenuti in servizio occupano altrettanti posti del ruolo organico, e possono essere dispensati di ufficio dal servizio attivo anche prima del raggiungimento del 53° anno. Essi sono in massima destinati ad incarichi sedentari, esclusa cioe' ogni destinazione d'imbarco. All'atto della dispensa dal servizio attivo ai detti ufficiali mantenuti in servizio vengono applicate le disposizioni degli articoli 52 e 55 del presente testo unico, parificandoli ai capitani di fregata passati a far parte del Corpo armi navali.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva