Art. 11
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[1](Art. 10 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al giudizio di un Consiglio di disciplina non puo' essere promosso al grado superiore mentre il procedimento penale o il giudizio disciplinare e' in corso.
[3]In caso di esito favorevole, e in seguito ad un nuovo giudizio di idoneita' delle competenti Commissioni di avanzamento, deve essere promosso, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore. La data della sua promozione e la sua sede di anzianita' saranno quelle che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.
[4]La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina, se favorevole.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva