Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 11 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Nessuno puo' essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva