Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:
- a)i decessi;
- b)la cessazione dal servizio permanente o per dispensa dal servizio o per collocamento per qualsiasi motivo in posizione ausiliaria, od a riposo, od in riforma, od in congedo provvisorio nonche' per perdita del grado in tutti i casi previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali;
- c)la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 38 e 53 del presente testo unico;
- d)il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo;
- e)il collocamento in disponibilita';
- f)il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.
[3]Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva