Art. 13

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[1](Art. 12 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

  • a)i decessi;
  • b)la cessazione dal servizio permanente o per dispensa dal servizio o per collocamento per qualsiasi motivo in posizione ausiliaria, od a riposo, od in riforma, od in congedo provvisorio nonche' per perdita del grado in tutti i casi previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali;
  • c)la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 38 e 53 del presente testo unico;
  • d)il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo;
  • e)il collocamento in disponibilita';
  • f)il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

[3]Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art13 · fonte su Normattiva