Art. 15
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[1](Art. 14 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]Gli ufficiali ammiragli o generali, gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianita' distinti per Corpi e gradi; per gli ufficiali del Corpo sanitario, quelli medici separatamente da quelli chimico-farmacisti.
[3]Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi formano agli effetti dell'avanzamento tanti ruoli quante sono le categorie.
[4]In conformita' dei ruoli di anzianita' e nei limiti e modi prescritti dal presente testo unico e dal regolamento si compilano annualmente, per ogni Corpo, tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali, quanti sono i gradi di ciascun ruolo.
[5]Per l'anzianita' di grado ed i ruoli di anzianita' valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva