Art. 16
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[2]Il Ministro per la marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, un'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti e di ufficiali superiori ed inferiori.
[3]L'aliquota sara' determinata dal Ministro per la marina in relazione alle vacanze prevedibili, ed ai criteri di avanzamento stabiliti dal presente testo unico, e con particolare riguardo alla scelta comparativa.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva