Art. 16

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[1](Art. 15 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 30 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, e art. 19 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

[2]Il Ministro per la marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, un'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti e di ufficiali superiori ed inferiori.

[3]L'aliquota sara' determinata dal Ministro per la marina in relazione alle vacanze prevedibili, ed ai criteri di avanzamento stabiliti dal presente testo unico, e con particolare riguardo alla scelta comparativa.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art16 · fonte su Normattiva