Art. 17
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[1](Art. 16 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di disporre per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi. Il Ministro stesso stabilisce il grado e il numero degli ufficiali che dovranno essere compresi nei quadri suppletivi.
[3]Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, potranno essere presi in esame quando raggiungano le condizioni prescritte.
[4]Gli ufficiali per i quali le Commissioni deliberano di sospendere il giudizio per le cause che saranno stabilite dal regolamento, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio, per lo scioglimento della riserva, dopo che saranno eliminate le cause che motivarono la deliberazione sospensiva.
[5]Nei casi previsti dai due precedenti commi del presente articolo non e' richiesta la compilazione di schede individuali, di cui all'articolo 24, comma 2°.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva