Art. 18

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[1](Art. 17 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).

[2]Per l'accertamento della idoneita' all'avanzamento fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi e la compilazione dei relativi quadri, sono costituite due Commissioni di avanzamento, e cioe':

  • a)la Commissione suprema di avanzamento;
  • b)la Commissione ordinaria di avanzamento.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art18 · fonte su Normattiva