Art. 18
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[1](Art. 17 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]Per l'accertamento della idoneita' all'avanzamento fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi e la compilazione dei relativi quadri, sono costituite due Commissioni di avanzamento, e cioe':
- a)la Commissione suprema di avanzamento;
- b)la Commissione ordinaria di avanzamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva