Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Il grado di contrammiraglio e corrispondenti, e quelli superiori, debbono essere conferiti solo agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualita' che si richiedono ai capi di una gerarchia che e' specialmente gerarchia di alto comando o di alta direzione.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art2 · fonte su Normattiva