Art. 20

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[1](Art. 19 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]La Commissione ordinaria di avanzamento, oltre quelle altre stabilite da disposizioni speciali, ha le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate ai commi a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente per gli ufficiali di tutti i Corpi della Regia marina dal grado di guardiamarina e corrispondenti fino al grado di capitano di corvetta e corrispondenti incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti, e le attribuzioni di cui ai commi b), c) e d) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art20 · fonte su Normattiva