Art. 21
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[2]La Commissione suprema di avanzamento e' costituita come segue:
[3]((a) da tutti gli Ammiragli di Armata o di Squadra designati o meno di Armata, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire)).
[4]Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio piu' anziano fra i presenti;
- b)dall'ufficiale ammiraglio Capo di Stato Maggiore della Regia marina;
- c)dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualita' di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;
- d)dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali;
- e)dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche e direttore generale delle armi ed armamenti navali e da quelli che rivestono, rispettivamente, le cariche di direttore centrale di Sanita' militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e di ispettore delle Capitanerie di porto;
- f)da un ufficiale generale medico, di commissariato o di porto; se un generale di porto ricopre la carica di direttore generale della Marina mercantile, spettera' a lui far parte della Commissione suprema di avanzamento.
[5]((Assume la Presidenza l'ufficiale Ammiraglio piu' anziano fra i presenti)).
[6]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai commi a), b) e c). Per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei commi a), b), c) e quelli appartenenti ai Corpi degli ufficiali esaminandi indicati nei commi d), e) ed f).
Testo vigente dal 7 marzo 1934 al 10 agosto 1936 · versione 4 su Normattiva