Art. 22
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[2]La Commissione ordinaria di avanzamento e' costituita come segue:
- a)dall'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;
- b)dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio superiore di marina, vice-presidente;
- c)dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina, con funzioni di segretario per gli affari militari;
- d)dal sottocapo di Stato Maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal piu' anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire;
- e)dal direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di sua assenza od impedimento, dal piu' anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione generale del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire;
- f)da due ufficiali generali o superiori piu' elevati in grado aventi destinazioni di servizio al Ministero, rispettivamente, della marina o delle comunicazioni o presso i Corpi consultivi della Regia marina, per ognuno dei Corpi del genio navale, delle armi ed armamenti navali, dei Corpi di sanita', di commissariato e capitanerie di porto; uno dei due ufficiali della presente lettera deve essere in ogni caso l'ufficiale generale del rispettivo Corpo che riveste la carica di direttore generale o direttore centrale o ispettore presso il Ministero della marina o delle comunicazioni o l'ufficiale superiore che ne fa le veci; se la carica di direttore generale delle armi ed armamenti navali e' coperta da un ufficiale dello Stato Maggiore, questi fara' parte della Commissione ordinaria di avanzamento in luogo di un ufficiale delle armi navali;
- g)dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, o, in caso di sua mancanza od impedimento, da chi ne fa le veci.
[3]Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore e degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi prendono parte alle sedute i membri indicati dai commi a), b), c), d) ed e).
[4]Per gli ufficiali degli altri Corpi prendono parte alle sedute i membri indicati dai commi a), b), c), d), e), e quelli appartenenti al Corpo degli ufficiali esaminandi indicati nel comma f); per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, per gli ufficiali per la Direzione macchine in congedo e per quelli in aspettativa per riduzione di quadri, nonche' per gli ufficiali meccanici, la Commissione ordinaria di avanzamento e' costituita come quella per lo scrutinio degli ufficiali del genio navale; per lo scrutinio a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente prendono parte alle sedute i membri indicati ai commi a), b), c), d), e), e g), e per i soli sottufficiali meccanici i membri di cui al comma f) del Corpo del genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di cui alla lettera g).
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 10 agosto 1936 · versione 0 su Normattiva